Le tappe fondamentali della storia del Ministero pubblico della Confederazione sono elencate qui di seguito:
Con l'entrata in vigore della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71 [ RU 2010 3267]) il 1° gennaio 2011, il MPC, quale autorità preposta al perseguimento penale della Confederazione, diviene un'autorità esterna all'amministrazione federale e autonoma (art. 16 cpv. 1 LOAP). Il procuratore generale della Confederazione e i suoi due sostituti sono eletti dall'Assemblea federale plenaria (art. 20 cpv. 1 LOAP). La vigilanza sul MPC è esercitata (solo) da un'autorità di vigilanza eletta dall'Assemblea federale plenaria (art. 23 segg. LOAP).
Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 3 giugno 2009 del Consiglio degli Stati
Legge sull'organizzazione delle autorità penali, elezione del procuratore generale e vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali (RS 173.712.23 [RU 2010 4545])
Ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (RS 173.712.24 [RU 2010 4549])
La legge federale del 18 giugno 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale ( RU 2010 4963) attribuisce al MPC nuove competenze nell'ambito del perseguimento penale di genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.
Comunicato stampa DFGP del 2 novembre 2010
Messaggio concernente la modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (FF 2008 3293)
Il 1° settembre 1999 la Polizia federale e il Servizio di sicurezza sono separati dal Ministero pubblico della confederazione e integrati all'Ufficio federale di polizia.
Ordinanza concernente il trasferimento di servizi del Ministero pubblico della Confederazione all'Ufficio federale di polizia
Comunicato stampa DFGP del 1° giugno 1999
Comunicato stampa DFGP del 18 agosto 1999
Scioglimento della Polizia federale
Il 1° gennaio 2001 la Polizia federale è abrogata. I relativi compiti di polizia giudiziaria sono trasferiti alla nuova Polizia giudiziaria federale (PGF); i compiti di prevenzione sono assunti dall'altrettanto nuovo Servizio di analisi e prevenzione (comunicato stampa DFGP del 3 maggio 2000; comunicato stampa DFGP del 21 novembre 2001). Il Servizio di sicurezza dell'Amministrazione federale si chiama ora Servizio federale di sicurezza (SFS). Si veda anche Organizzazione FEDPOL.
Il 1° gennaio 2002 il menzionato Progetto efficienza entra in vigore. Il Ministero pubblico della Confederazione riceve nuove competenze nell'ambito della criminalità organizzata e della criminalità economica (v. Art. 340bis CP; oggi art. 337 CP). Al contempo, il Ministero pubblico della Confederazione è oggi un'autorità giudiziaria indipendente, aggregata solo amministrativamente quale entità dell'Amministrazione federale decentralizzata del DFGP (art. 14 cpv. 1 PP, art. 8 cpv. 2 OLOGA; art. 27 Org-DFGP), ossia per quanto riguarda le risorse (personale, finanze e infrastrutture). Il procuratore generale e i suoi sostituti e rappresentanti adempiono i compiti indipendentemente da istruzioni dell'autorità di nomina (art. 16 cpv. 4 PP).
Nel 2004 il Ministero pubblico della Confederazione apre sedi distaccate nelle tre regioni linguistiche (il 1° marzo a Losanna, il 1° aprile a Lugano e il 1°luglio a Zurigo).
Il 1° aprile 2004, inoltre, il Tribunale penale federale a Bellinzona dà inizio alla sua attività. Il Ministero pubblico della Confederazione sottosta alla sorveglianza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale per la sua attività d'indagine (art. 28 cpv. 2 SGG). Quale sostenitore dell'accusa dinanzi al tribunale agisce secondo il proprio convincimento (art. 14 cpv. 2 PP), ossia in tutta indipendenza.
Dall'entrata in vigore della legge federale sulla procedura penale il 1° gennaio 1935 il Ministero pubblico della Confederazione è diventato un'autorità avente la seguente struttura:
- Procuratore generale
- Servizio giuridico (capo del Servizio giuridico = primo sostituto del procuratore generale)
- aggiunto del procuratore generale
- Polizia federale (capo della Polizia federale = secondo sostituto del procuratore generale)
- Ufficio di polizia centrale
- Servizio del personale e delle finanze Servizio di sicurezza (SID)
La struttura dell'organizzazione è abbandonata dopo il "caso delle schedature". Verso la fine degli anni Ottanta si appura che durante la Guerra fredda la polizia politica del Ministero pubblico della Confederazione ha creato cosiddetti atti per la protezione dello Stato ("schede", cartelle) nell'ambito della protezione preventiva dello Stato. Il 31 gennaio 1989 il Parlamento decide di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) (decreto federale del 31 gennaio 1989; FF 1989 I 450). L'incarico comprende tra l'altro un'inchiesta approfondita dell'attività di raccolta dati per mezzo di schede volta a proteggere lo Stato, svolta dal Ministero pubblico della Confederazione e dalla Polizia federale.
Riorganizzazione e basi giuridiche
Il Rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta del 22 novembre 1989 in merito agli avvenimenti in seno al DFGP (FF 1990 I 473; rapporto complementare del 29 maggio 1990, FF 1990 II 1241) contiene anche due provvedimenti fondamentali cui viene dato seguito negli anni Novanta.
- Si provvede innanzitutto a una riorganizzazione del Ministero pubblico della Confederazione, segnatamente una dissociazione delle funzioni del procuratore generale della Confederazione, secondo cui la funzione del procuratore generale quale pubblico accusatore deve essere separata da quella di più alto responsabile della polizia politica, eventualmente anche della polizia giudiziaria. I compiti e le attività del Ministero pubblico della Confederazione andavano inoltre adeguati alla situazione di pericolo della Svizzera che doveva essere rivalutata: "Alla lotta al crimine internazionale, in particolare al traffico di stupefacenti e al riciclaggio di denaro, va accordata un'importanza maggiore." L'attuazione di questi provvedimenti prende avvio con la "dissociazione" (Messaggio concernente la modificazione della legge federale sulla procedura penale [Dissociazione delle funzioni del procuratore della Confederazione] del 18. agosto 1993; FF III 481) e si conclude con il "progetto efficienza" (Messaggio sulla modifica del Codice penale, della procedura penale federale e della legge sul diritto penale amministrativo [provvedimenti intesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale] del 28 gennaio 1998; FF 1998 II 1095).
- Inoltre è necessario creare basi legali sufficienti nell'ambito della protezione dei dati e della polizia preventiva (servizio informazioni): è necessario stabilire criteri precisi per registrare i dati e le informazioni; segnatamente, è necessario ridefinire costantemente l'incarico generale della polizia per l'applicazione pratica. La legge federale sulla procedura penale è quindi modificata e completata di conseguenza (Messaggio concernente il trattamento dei dati in materia di perseguimento penale [Messaggio complementare alla legge sulla protezione dei dati] del 16 ottobre 1990; FF 1990 III 1001). Inoltre si elabora la legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) quale base giuridica per un servizio informazioni interno della Svizzera, entrante in vigore il 1° luglio 1998 (Messaggio concernente la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e sull'iniziativa popolare "S.O.S." - per una Svizzera senza polizia ficcanaso del 7 marzo 1994; FF 1994 II 1098).
Il 19 gennaio 1990 il Consiglio federale emana a titolo di misura urgente le direttive per le notificazioni dei Cantoni e il trattamento delle informazioni in materia di sicurezza dello Stato (lista negativa provvisoria; FF 1994 II 1004/1023). Le direttive del DFGP aboliscono la polizia politica. Le direttive rimangono in vigore fino al 1° ottobre 1992 e sono sostituite dalle direttive sull'attuazione della protezione dello Stato del 9 settembre 1992, in cui appare anche il principio secondo cui gli organi preposti alla protezione dello Stato non si occupano dell'esercizio di diritti costituzionali, segnatamente dell'attività politica e sindacale (FF 1992 VI 149, n. 13). Il 1° settembre 1992 l'Ufficio centrale di polizia è stato incorporato nell'Ufficio federale di polizia (ordinanza del 19 agosto 1992 sull'incorporazione dell'Ufficio centrale di polizia nell'Ufficio federale di polizia; RU 1992 1618).
Legge federale sul Ministero pubblico della Confederazione e sulla procedura penale
La legge federale sul ministero pubblico della Confederazione del 28 giugno 1889 (RU 11 243 [1889-1890], "nuova serie") restituisce la carica del procuratore generale federale permanente. Essa stabilisce che il procuratore generale è nominato dal Consiglio federale e sottosta alla sorveglianza di quest'ultimo. Il procuratore generale esercita le funzioni che gli sono conferite dalla legislazione federale, segnatamente dalla legge federale sulla procedura penale (= funzione di polizia giudiziaria). Sorveglia la Polizia degli stranieri (politica) per quanto riguarda le attività che mettono a rischio la sicurezza interna o esterna della Svizzera e le relative indagini (= funzione di polizia preventiva). Su mandato speciale il procuratore generale rappresenta la Confederazione dinanzi alla giustizia.
La pietra miliare successiva è la legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312.0). Costituisce ancora ai nostri giorni la base processuale penale per l'attività di polizia giudiziaria del Ministero pubblico della Confederazione.
Basi per la protezione dello Stato
Il decreto federale urgente per garantire la sicurezza della Confederazione del 21 giugno 1935 (RU 1935 583) getta le basi per l'istituzione di un servizio inchieste e informazioni per il mantenimento della sicurezza interna ed esterna della Confederazione da parte del Ministero pubblico della Confederazione: la Polizia federale. La nuova protezione dello Stato è costituita da una polizia giudiziaria (repressiva) e una polizia politica (preventiva = servizio informazioni). Quale polizia giudiziaria, la Polizia federale indaga sulle fattispecie penali soggette alla giurisdizione federale e il procuratore generale conduce le indagini. Al contempo il Decreto federale definisce però anche nuove fattispecie soggette alla giurisdizione federale: atti ufficiali vietati per uno Stato estero, servizio di informazioni politico, militare ed economico a favore di uno Stato estero. Le disposizioni materiali menzionate sono successivamente integrate nel codice penale.
Dopo il caso del procuratore generale René Dubois, il decreto del Consiglio federale concernente il servizio di polizia del Ministero pubblico della Confederazione del 29 aprile 1958 (RU 1958 278) tenta di dissociare in parte il Ministero pubblico della Confederazione e la polizia giudiziaria federale. Il servizio di polizia sottosta al capo della polizia federale. In materia di polizia politica il procuratore generale può impartirgli istruzioni e in materia di polizia giudiziaria il procuratore generale stesso dirige le indagini conformemente alle prescrizioni della legge federale sulla procedura penale.
Fondazione dello Stato federale
Con l'istituzione dello Stato federale nel 1848 è iniziata anche la storia del Ministero pubblico della Confederazione. Sin nella prima Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 12. settembre 1848 (RU I 3, "Raccolta ufficiale") l'articolo 107 lettera a stabilisce che la legislazione federale deve determinare intorno alla creazione di un Procuratore dello Stato. Le prime disposizioni sul Ministero pubblico della Confederazione compaiono nella legge federale sulla organizzazione giudiziaria federale del 5 giugno 1849 (RU I 66). L'articolo 43 recitava: "Il Consiglio federale nomina un Procuratore generale per tutta la Confederazione (...). La durata in carica del Procuratore generale finisce con quella del Consiglio federale." Ai sensi dell'articolo 44 il procuratore generale sottosta alla sorveglianza e direzione del Consiglio federale. Il procuratore generale presenta tuttavia le sue proposizioni dinanzi al tribunale, secondo il proprio convincimento (art. 46). Egli rappresenta il Ministero pubblico della Confederazione dinanzi al Tribunale federale.
Emanazione di nuove leggi
La susseguente legiferazione a livello federale amplia anche il campo d'applicazione del Ministero pubblico della Confederazione. Con la legge federale sulle attribuzioni e sull'onorario del Procuratore generale del 20 dicembre 1850 (RU II 161) si trasferiscono al procuratore generale, oltre alle sue competenze conferitegli dalla legge sulla organizzazione giudiziaria federale e dalla legge federale sul modo di procedere nei casi di contravvenzione alle leggi fiscali e di polizia del 30 giugno 1849 (RU I 88), anche i seguenti compiti: le indagini preliminari in tutti i casi controversi di privi-di-patria, la conduzione di processi civili dinanzi al Tribunale federale nell'interesse della Confederazione e il disbrigo o la perizia di altre cause, delegategli dal Consiglio federale o dai Dipartimenti.
La legge di procedura penale federale del 27 agosto 1851 (RU II 734) contiene le prescrizioni inerenti "la procedura nelle questioni attinenti al diritto penale", lo statuto e i compiti del Ministero pubblico della Confederazione e della polizia giudiziaria e dei giudici istruttori federali nella procedura penale federale.
Prime disposizioni sulle competenze
Il Codice penale federale del 4 febbraio 1853 (RU III 335; art. 73segg.) comprende le prime disposizioni sulle competenze (giurisdizione federale e cantonale): le assise federali sono esclusivamente competenti "per l'alto tradimento contro la Confederazione, per la rivolta e la violenza contro le autorità federali, per crimini e delitti contro il diritto delle genti, per delitti politici, causa o conseguenza di torbidi occasionanti intervento federale armato". "Gli altri delitti previsti (...) sono di regola mandati alle autorità cantonali, sia per l'inchiesta che per il giudizio."
L'articolo 32 della legge federale sulla Organizzazione giudiziaria federale del 27 settembre 1874 (RU I 136 [1874-75], "nuova serie"), nell'ambito dell'amministrazione della giustizia penale, assoggetta alla giurisdizione federale le seguenti fattispecie: alto tradimento contro la Confederazione, rivolta e violenza contro le autorità federali; crimini e delitti contro il diritto delle genti; crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di torbidi tali, per cui diventa necessario un intervento armato federale; casi in cui un'Autorità federale gli demanda pel giudizio penale, funzionari da lei nominati. Inoltre si rimanda agli articoli 73 e seguenti del Codice penale federale del 4 febbraio 1853 sulla competenza delle assise federali.
"Il Consiglio federale designa in ogni singolo caso il Procuratore generale della Confederazione."
L'articolo 37 introduce una modifica ancor più fondamentale per il Ministero pubblico della Confederazione, in quanto statuisce: "Il Consiglio federale designa in ogni singolo caso il Procuratore generale della Confederazione." Mentre nel 1849 era stato istituito un ministero pubblico della Confederazione permanente, quest'ultimo è ora sostituito da un procuratore generale nominato solo per il caso singolo (cfr. DTF 117 Ia 202, consid. 4c).
Tra il 1857 e il 1889 il posto della conduzione del Ministero pubblico della Confederazione rimane vacante, poiché il Consiglio federale, dopo che il procuratore generale Amiet aveva rassegnato le dimissioni, ha deciso di lasciare tale posto con il consenso dell'Assemblea federale libero ad interim. Durante questo periodo per i singoli casi è nominato un procuratore generale ad hoc.