Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è competente, quale procura federale, per l’indagine e l’accusa nei confronti degli autori di reati che rientrano nella giurisdizione federale, di cui agli articoli 23 e 24 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e in leggi federali speciali.
Mandato legale
Si tratta dei classici reati contro la sicurezza dello Stato, ossia reati commessi prevalentemente contro la Confederazione o i suoi interessi, e dei complessi casi intercantonali o internazionali di criminalità organizzata (compresi il terrorismo e il relativo finanziamento), riciclaggio di denaro e corruzione. Nel quadro di una competenza federale facoltativa, il MPC tratta casi di criminalità economica a livello svizzero o internazionale. Nelle competenze del MPC rientra, infine, anche l’esecuzione di domande di assistenza giudiziaria presentate da autorità estere preposte al perseguimento penale.
Il MPC conduce le inchieste penali in stretta collaborazione con la Polizia giudiziaria federale (PGF) e le autorità cantonali preposte al perseguimento penale. Dato che il MPC conduce costantemente procedimenti complessi con collegamenti internazionali, l’intensa collaborazione con le autorità estere preposte al perseguimento penale è altresì fondamentale.
I compiti del MPC sono:
- far valere la pretesa punitiva dello Stato nell‘ambito della giurisdizione federale, conducendo inchieste penali in caso di sufficienti indizi di reato;
- promuovere e accompagnare la legislazione nel settore del diritto penale materiale e formale, se opportuno nell‘interesse di un‘efficace lotta contro la criminalità;
- sostenere altri paesi nel perseguimento penale prestando assistenza giudiziaria;
- cooperare, coordinare, collaborare, scambiare conoscenze con le autorità partner in Svizzera e con le organizzazioni internazionali per quanto riguarda le forme di criminalità.
Il Ministero pubblico della Confederazione adempie a questo mandato quale autorità indipendente, che gode di autonomia amministrativa, attraverso la realizzazione e la gestione di un‘organizzazione funzionale e un impiego efficace del personale e delle risorse finanziarie e materiali (art. 9 e 16 della legge federale sull‘organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP, RS 173.71))
Pubblicazione degli appalti d’importo uguale o superiore a 50’000 franchi (Art. 27 OAPub)
Il Ministero pubblico della Confederazione fornisce annualmente informazioni sui propri acquisti con un valore contrattuale superiore a 50.000 franchi, IVA inclusa, ai sensi dell'art. 27 dell'OAPub.
Base legale