Basi legali per le relazioni con i media

L’attività mediatica del Ministerio pubblico della Confederazione (MPC) si svolge nel rispetto delle disposizioni di legge. Nell’ambito di un procedimento penale occorre tenere conto di vari, a volte contrapposti, interessi. Le parole chiave in tal senso sono: protezione della personalità, tutela delle vittime e degli imputati, tattica d’indagine, interesse pubblico e principio della proporzionalità. È quindi d’obbligo procedere alla ponderazione di questi interessi nel caso concreto.

Le disposizioni di legge applicabili:

  • ai sensi dell’articolo 73 CPP, il procedimento penale di principio è segreto

  • L’articolo 320 CP disciplina il segreto d’ufficio

  •  Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati(art. 6 n. 2 CEDU e art. 74 cpv. 3 CPP).

  • Protezione della personalità (art. 28 CC, art. 117 cpv. 1 lett. a e art. 152 CPP)

  • Protezione delle vittime (art. 74 cpv. 4 CPP)

  • L‘articolo 74 capoverso 1 CPP così come le Raccomandazioni della Conferenza Svizzera degli addetti alla comunicazione dei Ministeri pubblici CACMP (cifra 4) indicano le circostanze in cui è permesso e necessario informare in merito ai procedimenti. L’informazione del pubblico è necessaria:

    • a) affinché la popolazione collabori a far luce su reati o alla ricerca di indiziati;
    • b) per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione;
    • c) per rettificare notizie o voci inesatte;
    • d) data la particolare importanza del caso (fabbisogno di informazione del pubblico preponderante)             
  • L’articolo 69 e seguenti CPP disciplinano le relazioni pubbliche in materia di cronaca giudiziaria.

I principi delle attività mediatiche del MPC

  • Sovranità della comunicazione MPC/Tribunale penale federale: depositato l’atto d’accusa, la comunicazione diventa di competenza deltribunale. A quel momentoil MPC non può più esprimersi sul procedimento interessato, ma deve rinviare le richieste dei media al Tribunale.

  • Assistenza giudiziaria: prima della delega della domanda di assistenza giudiziaria al MPC, l’informazione compete all’Ufficio federale di giustizia (UFG). Ottenutala delega della domanda di assistenza giudiziaria, l’informazione compete al MPC. Le domande dei media relative a richieste di assistenza giudiziaria presentate dagli Stati Uniti sono trattate esclusivamente dall’UFG, in quanto lo stesso è l’ufficiocentrale. Di regola l’informazione rimane di competenza dell’autorità richiedente.

  • Il servizio Comunicazione del MPC quale interlocutore per gli addetti ai media: tutti i contatti con i media, senza eccezioni, sono trattati dalla divisione Comunicazione e non direttamente dal Procuratore generale della Confederazione o dai Procuratori federali.