Diritto penale internazionale: un ex ministro dell’interno gambiano deferito dinanzi al Tribunale penale federale per crimini contro l’umanità
Berna, 18.04.2023 - Dopo un’istruzione penale durata oltre sei anni, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha promosso, in data 17.04.2023, l’accusa contro Ousman SONKO, ex ministro dell’interno della Repubblica del Gambia dal 2006 al 2016, dinanzi al Tribunale penale federale (TPF). All’imputato viene contestato di avere – nelle sue qualità e funzioni – sostenuto, partecipato e non essersi opposto agli attacchi estesi e sistematici condotti dalle forze di sicurezza gambiane nel quadro delle repressioni contro qualsiasi opposizione al regime del presidente Yahya JAMMEH. Gli atti contestati si estendono sul periodo dal 2000 e 2016 e sarebbero segnatamente costitutivi di crimini contro l’umanità ai sensi dell’art. 264a del codice penale svizzero (CP).
L'atto d'accusa trasmesso al Tribunale penale federale ha per oggetto i seguenti fatti:
Nel luglio 1994, un tenente dell'esercito gambiano, Yahya JAMMEH, rovescia, con un colpo di stato, Dawda JAWARA, primo presidente della Repubblica del Gambia dall'indipendenza, avvenuta nel 1970. Dopo un periodo transitorio, JAMMEH è eletto presidente nel settembre 1996. Inizia così un ventennio di potere autoritario contrassegnato da una repressione contro ogni opposizione.
SONKO, sostegno alla politica di JAMMEH
Ousman SONKO (1969) entra nell'esercito gambiano nel 1988 e viene nominato comandante della Guardia nazionale nel 2003, carica attraverso la quale è responsabile della sicurezza del presidente JAMMEH. Nel 2005 SONKO è promosso alla funzione di ispettore generale della polizia gambiana per poi dirigere il Ministero dell'interno a partire dal 2006. Nel settembre 2016, pochi mesi prima della fine del regime di JAMMEH, SONKO è rimosso dalle sue funzioni di Ministro e lascia il Gambia per l'Europa allo scopo di ivi chiedere l'asilo.
Il MPC contesta a Ousman SONKO di aver sostenuto e partecipato alla politica repressiva messa in atto dal presidente JAMMEH, che aveva come bersaglio in particolare oppositori politici, giornalisti e presunti golpisti e sarebbe stata caratterizzata segnatamente dal ricorso sistematico alle torture, a stupri, a esecuzioni extragiudiziali, a detenzioni arbitrarie e a sparizioni forzate. Questa repressione era il risultato di azioni sistematiche condotte da un lato da attori che avrebbero fatto capo direttamente alla presidenza (in particolare l'agenzia nazionale di intelligence [NIA], la Guardia nazionale del presidente e l'unità paramilitare speciale «Junglers») e dall'altro da servizi di polizia e autorità penitenziarie presumibilmente sottoposti al Ministero dell'interno.
Un ex ministro di JAMMEH in Svizzera
A fine novembre 2016, il MPC viene informato dall'Ufficio federale di polizia fedpol che l'ultimo ministro dell'interno gambiano dell'era JAMMEH, Ousman SONKO, si trovava nel Canton Berna. Vengono immediatamente avviate delle indagini. Il 25 gennaio 2017, l'ONG TRIAL International sporge una denuncia penale contro Ousman SONKO presso la Procura generale del Canton Berna, che apre un'istruzione penale, procede al suo arresto e lo pone in carcerazione preventiva, regime in cui si trova da allora. Il MPC ha assunto il procedimento penale cantonale nel febbraio 2017 (vedi comunicato stampa del MPC del 06.02.2017*).
Una repressione sistematica ed estesa della popolazione civile
Una delle specificità di questa istruzione risiede nel fatto che la responsabilità penale non risulterebbe solo da una partecipazione diretta dell'imputato, ma anche da una responsabilità derivante dalla sua funzione di ministro dell'interno, direttamente a capo della polizia e del servizio penitenziario, ai sensi dell'articolo 264k CP (punibilità dei superiori).
Dopo una vasta istruzione, che ha comportato numerosi interrogatori dell'imputato, una quarantina di interrogatori degli accusatori privati, delle persone informate sui fatti e dei testimoni, nonché sei viaggi in Gambia da parte della direzione del procedimento nel quadro dell'assistenza giudiziaria ottenuta dalle autorità gambiane, il MPC ha promosso l'accusa dinanzi al TPF il 17.04.2023.
Il MPC contesta segnatamente all'imputato di avere, nel quadro di cinqueeventi, avvenuti tra il 2000 e il 2016, partecipato, ordinato, facilitato e/o non aver impedito omicidi, atti di tortura, stupri e detenzioni illegali.
Il MPC renderà note le proprie conclusioni in sede di dibattimento dinanzi al TPF a Bellinzona. Per l'imputato vale la presunzione di innocenza fino al passaggio in giudicato della sentenza. Con il deposito dell'atto d'accusa, la competenza per ulteriori informazioni passa al TPF.
Il diritto penale internazionale in Svizzera
Dal 2011, oltre alla procedura d'appello attualmente in corso dinanzi al TPF nel quadro del perseguimento di un membro di una fazione armata durante la guerra civile in Liberia, circa 90 casi sono stati sottoposti al MPC; la maggior parte dei quali ha dato luogo a decreti di non luogo a procedere o di abbandono. Ciò principalmente in ragione dell'assenza dei requisiti legali (ad esempio l'esistenza di un conflitto armato o la presenza dei presunti autori sul territorio svizzero al momento dell'apertura del procedimento).
Attualmente il MPC sta conducendo una quindicina di procedimenti penali per crimini di guerra, genocidi e/o crimini contro l'umanità per dei fatti risalenti a prima o dopo il 2011.
Il perseguimento dei crimini contro l'umanità in Svizzera prima e dopo il 2011
Nell'aprile 2009, il messaggio del Consiglio federale concernente la modifica di leggi federali in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale ricordava l'applicabilità del principio di non-retroattività ai reati contro il diritto penale internazionale. I crimini contro l'umanità sono stati adottati nel codice penale svizzero a partire dallo 01.01.2011.
Nel settembre 2021, in un'importante decisione (BB.2021.141**), resa nel quadro di un procedimento penale terzo, la Corte dei reclami penali del TPF ha applicato una concezione limitata nel tempo di questo principio che permette di conciliare al contempo la «non-retroattività delle leggi penali ai sensi dell'art. 2 CP e le considerazioni politiche militanti a favore dell'imprescrittibilità dei reati di dimensione storica, come il genocidio e i crimini contro l'umanità».
In questo comunicato non si fa menzione della differenza tra i reati commessi prima e dopo il 2011. Sarà la Corte a dover statuire in materia.
Testo originale in francese
Indirizzo cui rivolgere domande
Comunicazione del Ministero pubblico della Confederazione: T +41 58 464 32 40; info@ba.admin.ch
Pubblicato da
Ministero pubblico della Confederazione
http://www.ba.admin.ch/ba/it/home.html