Diritto penale internazionale: Rifaat AL ASSAD rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale penale federale

Berna, 12.03.2024 - In data 11 marzo 2024 il Ministero pubblico della Confederazione ha rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale penale federale l’ex vicepresidente della Repubblica araba siriana ed ex ufficiale dell’esercito siriano Rifaat AL ASSAD per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. È accusato, in qualità di comandante delle Brigate di difesa (in lingua araba: «Saraya al Difaa») e di comandante delle operazioni ad Hama, di aver ordinato omicidi, atti di tortura, trattamenti crudeli e detenzioni illegali nell’ambito del conflitto armato e dell’attacco generalizzato lanciato contro la popolazione della città di Hama in Siria nel febbraio 1982.

L’atto d’accusa depositato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) presso il Tribunale penale federale (TPF) si fonda su fatti svoltisi durante il mese di febbraio del 1982 nella città di Hama e nell’ambito del conflitto armato tra le forze armate siriane e l’opposizione islamista.

Contesto storico
Secondo l’atto d’accusa del MPC, il conflitto armato tra le forze armate siriane e l’opposizione islamista, in particolare il gruppo armato dei Fratelli musulmani noto come «Avanguardia combattente dei Fratelli musulmani», avrebbe causato, secondo le stime, tra i 3000 e i 60 000 morti nella città di Hama, di cui la maggior parte civili. All’inizio del mese di febbraio del 1982 le forze di sicurezza siriane sono state dispiegate ad Hama per reprimere una rivolta dell’opposizione islamista. L’operazione si sarebbe conclusa alla fine dello stesso mese. Le Brigate di difesa («Saraya al Difaa») sarebbero state le principali forze incaricate della repressione. In questo contesto, svariate migliaia di civili sarebbero state vittime di vari soprusi che andavano dall’esecuzione immediata alla detenzione e alla tortura in centri appositamente creati, di cui esistono diverse testimonianze.

Apertura di un’inchiesta penale contro AL ASSAD

Nel dicembre 2013, in seguito a una denuncia dell’organizzazione non governativa TRIAL International, il MPC ha aperto un procedimento penale contro Rifaat AL ASSAD, ex comandante delle Compagnie di difesa («Saraya al Difaa»), e dal 1984 al 1998 vicepresidente della Repubblica araba siriana, per sospetto di crimini di guerra commessi in qualità di comandante delle operazioni ad Hama nel febbraio 1982. Il procedimento penale è stato aperto in virtù della competenza universale e dell’imprescrittibilità dei crimini di guerra. In questo contesto un controllo di polizia aveva permesso di stabilire la presenza dell’imputato sul territorio svizzero al momento dell’apertura dell’inchiesta. Diverse vittime si sono costituite accusatrici private nel procedimento penale del MPC.

Fatti oggetto dell’accusa

Nel suo atto d’accusa il MPC contesta a Rifaat AL ASSAD, nel suo ruolo di responsabile delle operazioni ad Hama e comandante delle Brigate di difesa («Saraya al Difaa»), di aver ordinato la commissione di diverse violazioni delle leggi di guerra, in particolare di aver ordinato alle truppe sotto il suo comando di setacciare la città e di giustiziare gli abitanti di Hama nel mese di febbraio del 1982. In questo contesto l’imputato sarebbe stato implicato in omicidi, atti di tortura, trattamenti crudeli e detenzioni illegali commessi durante l’operazione militare ad Hama. I suddetti reati sarebbero costitutivi di violazione delle leggi di guerra secondo l’articolo 109 capoverso 1 del Codice penale militare (vCPM) nella sua versione vigente all’epoca dei fatti in combinato disposto con l’articolo 108 capoverso 2 vCPM, nonché con l’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. Gli omicidi di cui è accusato l’imputato possono inoltre essere qualificati come crimini contro l’umanità (art. 264a cpv. 1 lett. a CP).

Il MPC presenterà le proprie conclusioni in sede di dibattimento dinanzi al TPF di Bellinzona. Per l’imputato vale la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Con il deposito dell’atto d’accusa la competenza per ulteriori informazioni passa al TPF.

Testo originale in francese

Il perseguimento di crimini di diritto penale internazionale in Svizzera prima del 2011

In virtù del precedente codice penale militare (vCPM) i crimini di guerra sono punibili in Svizzera dal 1968, indipendentemente dal luogo di commissione e dalla nazionalità dell'autore o della vittima. L’art. 109 vCPM rende espressamente punibili le violazioni delle prescrizioni di convenzioni internazionali sulla condotta della guerra, sulla protezione delle persone e dei beni nonché le violazioni di altre leggi e usi riconosciuti della guerra. L’art. 3 delle Convenzioni di Ginevra prevede che, nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti belligeranti è tenuta ad applicare determinate disposizioni; tra l’altro sono vietate le violenze contro la vita e l’integrità corporale, i trattamenti crudeli e le torture nei confronti delle persone che non partecipano direttamente alle ostilità. La Svizzera ha ratificato le Convenzioni di Ginevra il 31 marzo 1950 e la Repubblica araba siriana il 2 novembre 1953.


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