Storia
Le tappe fondamentali della storia del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) sono elencate qui di seguito.
Con l'entrata in vigore della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71 [RU 2010 3267]) il 1° gennaio 2011, il MPC, quale autorità preposta al perseguimento penale della Confederazione, diviene un'autorità esterna all'amministrazione federale e autonoma (Art. 16 cpv. 1 LOAP). Il Procuratore generale della Confederazione e i suoi due sostituti sono eletti dall'Assemblea federale plenaria (Art. 20 cpv. 1 LOAP). La vigilanza sul MPC è esercitata (solo) da un'autorità di vigilanza eletta dall'Assemblea federale plenaria (Art. 23 segg. LOAP).
- Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 3 giugno 2009 del Consiglio degli Stati: Legge sull'organizzazione delle autorità penali, elezione del Procuratore generale e vigilanza sul MPC
- Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del Procuratore generale della Confederazione e dei Sostituti procuratori generali (RS 173.712.23 [RU 2010 4545])
- Convenzione tra il MPC e il Consiglio federale sulla collaborazione nell'ambito dell'infrastruttura (FF 2010 7369)
- Ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione e i compiti dell'autorità di vigilanza sul MPC (RS 173.712.24 [RU 2010 4549])
Il nuovo Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0 [RU 2010 1881]) entra in vigore il 1° gennaio 2011. La legge federale sulla procedura penale (ex PP; RS 312.0), che fino a tale data si applicava al MPC, è abrogata. La regolamentazione della giurisdizione federale e, di conseguenza, della competenza materiale (anche) del MPC sarà trasferita dal Codice penale (art. 336 e 337 aCP [RU 2006 3459]) agli art. 23 e 24 CPP. A partire da tale data, la giurisdizione federale sarà estesa in particolare ai seguenti ambiti:
Diritto penale internazionale
- La legge federale del 18 giugno 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (RU 2010 4963 / FF 2008 3293) attribuisce al MPC nuove competenze nell'ambito del perseguimento penale di genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (Comunicato stampa dell'UFG del 23 aprile 2008 e 2 novembre 2010). Ai sensi dell'Art. 23 cpv. 1 lett. g CPP, i reati in questione sono soggetti alla giurisdizione federale.
Perseguimento dei reati borsistici
- I reati di «utilizzo di informazioni privilegiate» e di «manipolazione dei corsi», trasferiti il 1° maggio 2013 dal Codice penale alla legge riveduta sulle borse (LBVM; RS 954.1 [RU 2013 1103]), sono ormai sottoposti alla giurisdizione federale (Art. 40, 40a e 44 della vecchia LBVM). Dal 1° gennaio 2016, tale disciplina è trasferita nella nuova legge sull’infrastruttura dei mercati finanziari (Art. 154 segg. LInFi; RS 958.1 [RU 2015 5339]).
Perseguimento del terrorismo
- La legge federale di durata limitata concernente il divieto dei gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché delle organizzazioni affini, che sottopone ora le azioni penali alla giurisdizione federale, entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 (RS 122 [RU 2014 4565]).
Tale legge è prorogata fino al 31 dicembre 2022 (RU 2018 3345). Dal 1° luglio 2021, la giurisdizione federale è iscritta all’Art. 74 cpv. 6 della legge sull’intelligence (LAIn; RS 121 [RU 2021 360]). In virtù dell’articolo 74 LMSI, il Consiglio federale emana il 19 ottobre 2022 la decisione di portata generale concernente il divieto dei gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché delle organizzazioni affini (FF 2022 2548). - Le disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta contro il terrorismo (MPT; RU 2021 565 / RU 2022 300) entrano in vigore il 1° ottobre 2021 / 1° giugno 2022. Questo progetto definisce la competenza federale in materia di violazioni delle misure adottate dalle autorità per prevenire le attività terroristiche, conformemente agli Art. 23k–23q della legge federale che istituisce misure volte al mantenimento della sicurezza interna (Art. 29b LMSI; RS 120).
- La legge federale concernente il divieto del gruppo Hamas e delle organizzazioni affini (RS 122.1 [RU 2025 269]) entrerà in vigore il 15 maggio 2025. Anche in questo caso, le azioni penali saranno sottoposte alla giurisdizione federale.
Criminalità informatica
- In base alla giurisprudenza del Tribunale penale federale, il MPC è sempre più spesso competente per perseguire i reati di criminalità informatica (ad es. «phishing»: decisioni BG.2011.27 del 12 ottobre 2011, BG.2011.43 del 27 gennaio 2012 e BG.2012.28 del 10 ottobre 2012, nonché BG.2018.15 del 29 agosto 2018 e BG.2021.10 del 31 marzo 2021). Il perseguimento dei diversi fenomeni di criminalità informatica rimane tuttavia un compito comune delle autorità penali federali e cantonali e viene quindi svolto in stretta collaborazione e coordinamento tra le diverse autorità partner.
Il 1° settembre 1999 la Polizia federale e il Servizio di sicurezza sono separati dal MPC e integrati all'Ufficio federale di polizia.
Ordinanza concernente il trasferimento di servizi del Ministero pubblico della Confederazione all'Ufficio federale di polizia
Comunicato stampa DFGP del 1° giugno 1999
Comunicato stampa DFGP del 18 agosto 1999Scioglimento della Polizia federale
Il 1° gennaio 2001 la Polizia federale è abrogata. I relativi compiti di polizia giudiziaria sono trasferiti alla nuova Polizia giudiziaria federale (PGF); i compiti di prevenzione sono assunti dall'altrettanto nuovo Servizio di analisi e prevenzione (comunicato stampa DFGP del 3 maggio 2000; comunicato stampa DFGP del 21 novembre 2001). Il Servizio di sicurezza dell'Amministrazione federale si chiama ora Servizio federale di sicurezza (SFS). Si veda anche Organizzazione FEDPOL.Il 1° gennaio 2002 il menzionato Progetto efficienza entra in vigore. Il MPC riceve nuove competenze nell'ambito della criminalità organizzata e della criminalità economica (v. Art. 340bis CP; oggi art. 337 CP). Al contempo, il MPC è oggi un'autorità giudiziaria indipendente, aggregata solo amministrativamente quale entità dell'Amministrazione federale decentralizzata del DFGP (Art. 14 cpv. 1 PP, art. 8 cpv. 2 OLOGA; Art. 27 Org-DFGP), ossia per quanto riguarda le risorse (personale, finanze e infrastrutture). Il Procuratore generale e i suoi sostituti e rappresentanti adempiono i compiti indipendentemente da istruzioni dell'autorità di nomina (art. 16 cpv. 4 PP).
Nel 2004 il MPC apre sedi distaccate nelle tre regioni linguistiche (il 1° marzo a Losanna, il 1° aprile a Lugano e il 1°luglio a Zurigo).
Il 1° aprile 2004, inoltre, il Tribunale penale federale a Bellinzona dà inizio alla sua attività. Il MPC sottosta alla sorveglianza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale per la sua attività d'indagine (Art. 28 cpv. 2 SGG). Quale sostenitore dell'accusa dinanzi al tribunale agisce secondo il proprio convincimento (Art. 14 cpv. 2 PP), ossia in tutta indipendenza.
Dall'entrata in vigore della legge federale sulla procedura penale il 1° gennaio 1935 il MPC è diventato un'autorità avente la seguente struttura:
- Procuratore generale
- Servizio giuridico (capo del Servizio giuridico = primo sostituto del Procuratore generale)
- aggiunto del Procuratore generale
- Polizia federale (capo della Polizia federale = secondo sostituto del Procuratore generale)
- Ufficio di polizia centrale
- Servizio del personale e delle finanze Servizio di sicurezza (SID)
La struttura dell'organizzazione è abbandonata dopo il «caso delle schedature». Verso la fine degli anni Ottanta si appura che durante la Guerra fredda la polizia politica del MPC ha creato cosiddetti atti per la protezione dello Stato («schede», cartelle) nell'ambito della protezione preventiva dello Stato. Il 31 gennaio 1989 il Parlamento decide di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) (decreto federale del 31 gennaio 1989; FF 1989 I 450). L'incarico comprende tra l'altro un'inchiesta approfondita dell'attività di raccolta dati per mezzo di schede volta a proteggere lo Stato, svolta dal MPC e dalla Polizia federale.
Riorganizzazione e basi giuridiche
Il Rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta del 22 novembre 1989 in merito agli avvenimenti in seno al DFGP (FF 1990 I 473; rapporto complementare del 29 maggio 1990, FF 1990 II 1241) contiene anche due provvedimenti fondamentali cui viene dato seguito negli anni Novanta.
- Si provvede innanzitutto a una riorganizzazione del MPC, segnatamente una dissociazione delle funzioni del Procuratore generale della Confederazione, secondo cui la funzione del Procuratore generale quale pubblico accusatore deve essere separata da quella di più alto responsabile della polizia politica, eventualmente anche della polizia giudiziaria. I compiti e le attività del MPC andavano inoltre adeguati alla situazione di pericolo della Svizzera che doveva essere rivalutata: «Alla lotta al crimine internazionale, in particolare al traffico di stupefacenti e al riciclaggio di denaro, va accordata un'importanza maggiore». L'attuazione di questi provvedimenti prende avvio con la «dissociazione» (Messaggio concernente la modificazione della legge federale sulla procedura penale [Dissociazione delle funzioni del Procuratore della Confederazione] del 18. agosto 1993; FF III 481) e si conclude con il «progetto efficienza» (Messaggio sulla modifica del Codice penale, della procedura penale federale e della legge sul diritto penale amministrativo [provvedimenti intesi a migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale] del 28 gennaio 1998; FF 1998 II 1095).
- Inoltre è necessario creare basi legali sufficienti nell'ambito della protezione dei dati e della polizia preventiva (servizio informazioni): è necessario stabilire criteri precisi per registrare i dati e le informazioni; segnatamente, è necessario ridefinire costantemente l'incarico generale della polizia per l'applicazione pratica. La legge federale sulla procedura penale è quindi modificata e completata di conseguenza (Messaggio concernente il trattamento dei dati in materia di perseguimento penale [Messaggio complementare alla legge sulla protezione dei dati] del 16 ottobre 1990; FF 1990 III 1001). Inoltre si elabora la legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) quale base giuridica per un servizio informazioni interno della Svizzera, entrante in vigore il 1° luglio 1998 (Messaggio concernente la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e sull'iniziativa popolare «S.O.S.» - per una Svizzera senza polizia ficcanaso del 7 marzo 1994; FF 1994 II 1098).
Il 19 gennaio 1990 il Consiglio federale emana a titolo di misura urgente le direttive per le notificazioni dei Cantoni e il trattamento delle informazioni in materia di sicurezza dello Stato (lista negativa provvisoria; FF 1994 II 1004/1023). Le direttive del DFGP aboliscono la polizia politica. Le direttive rimangono in vigore fino al 1° ottobre 1992 e sono sostituite dalle direttive sull'attuazione della protezione dello Stato del 9 settembre 1992, in cui appare anche il principio secondo cui gli organi preposti alla protezione dello Stato non si occupano dell'esercizio di diritti costituzionali, segnatamente dell'attività politica e sindacale (FF 1992 VI 149, n. 13). Il 1° settembre 1992 l'Ufficio centrale di polizia è stato incorporato nell'Ufficio federale di polizia (ordinanza del 19 agosto 1992 sull'incorporazione dell'Ufficio centrale di polizia nell'Ufficio federale di polizia; RU 1992 1618).
Legge federale sul Ministero pubblico della Confederazione e sulla procedura penale
La legge federale sul MPC del 28 giugno 1889 (RU 11 243 [1889-1890], «nuova serie») restituisce la carica del Procuratore generale federale permanente. Essa stabilisce che il Procuratore generale è nominato dal Consiglio federale e sottosta alla sorveglianza di quest'ultimo. Il Procuratore generale esercita le funzioni che gli sono conferite dalla legislazione federale, segnatamente dalla legge federale sulla procedura penale (= funzione di polizia giudiziaria). Sorveglia la Polizia degli stranieri (politica) per quanto riguarda le attività che mettono a rischio la sicurezza interna o esterna della Svizzera e le relative indagini (= funzione di polizia preventiva). Su mandato speciale il Procuratore generale rappresenta la Confederazione dinanzi alla giustizia.
La pietra miliare successiva è la legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312.0). Costituisce ancora ai nostri giorni la base processuale penale per l'attività di polizia giudiziaria del MPC.
Basi per la protezione dello Stato
Il decreto federale urgente per garantire la sicurezza della Confederazione del 21 giugno 1935 (RU 1935 583) getta le basi per l'istituzione di un servizio inchieste e informazioni per il mantenimento della sicurezza interna ed esterna della Confederazione da parte del MPC: la Polizia federale. La nuova protezione dello Stato è costituita da una polizia giudiziaria (repressiva) e una polizia politica (preventiva = servizio informazioni). Quale polizia giudiziaria, la Polizia federale indaga sulle fattispecie penali soggette alla giurisdizione federale e il Procuratore generale conduce le indagini. Al contempo il Decreto federale definisce però anche nuove fattispecie soggette alla giurisdizione federale: atti ufficiali vietati per uno Stato estero, servizio di informazioni politico, militare ed economico a favore di uno Stato estero. Le disposizioni materiali menzionate sono successivamente integrate nel codice penale.Dopo il caso del Procuratore generale René Dubois, il decreto del Consiglio federale concernente il servizio di polizia del MPC del 29 aprile 1958 (RU 1958 278) tenta di dissociare in parte il MPC e la polizia giudiziaria federale. Il servizio di polizia sottosta al capo della polizia federale. In materia di polizia politica il Procuratore generale può impartirgli istruzioni e in materia di polizia giudiziaria il Procuratore generale stesso dirige le indagini conformemente alle prescrizioni della legge federale sulla procedura penale.
Fondazione dello Stato federale
Con l'istituzione dello Stato federale nel 1848 è iniziata anche la storia del MPC. Sin nella prima Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 12. settembre 1848 (RU I 3, «Raccolta ufficiale») l'Art. 107 lett. a stabilisce che la legislazione federale deve determinare intorno alla creazione di un Procuratore dello Stato. Le prime disposizioni sul MPC compaiono nella legge federale sulla organizzazione giudiziaria federale del 5 giugno 1849 (RU I 66). L'articolo 43 recitava: «Il Consiglio federale nomina un Procuratore generale per tutta la Confederazione (...). La durata in carica del Procuratore generale finisce con quella del Consiglio federale». Ai sensi dell'Art. 44 il Procuratore generale sottosta alla sorveglianza e direzione del Consiglio federale. Il Procuratore generale presenta tuttavia le sue proposizioni dinanzi al tribunale, secondo il proprio convincimento (Art. 46). Egli rappresenta il MPC dinanzi al Tribunale federale.
Emanazione di nuove leggi
La susseguente legiferazione a livello federale amplia anche il campo d'applicazione del MPC. Con la legge federale sulle attribuzioni e sull'onorario del Procuratore generale del 20 dicembre 1850 (RU II 161) si trasferiscono al Procuratore generale, oltre alle sue competenze conferitegli dalla legge sulla organizzazione giudiziaria federale e dalla legge federale sul modo di procedere nei casi di contravvenzione alle leggi fiscali e di polizia del 30 giugno 1849 (RU I 88), anche i seguenti compiti: le indagini preliminari in tutti i casi controversi di privi-di-patria, la conduzione di processi civili dinanzi al Tribunale federale nell'interesse della Confederazione e il disbrigo o la perizia di altre cause, delegategli dal Consiglio federale o dai Dipartimenti.La legge di procedura penale federale del 27 agosto 1851 (RU II 734) contiene le prescrizioni inerenti «la procedura nelle questioni attinenti al diritto penale», lo statuto e i compiti del MPC e della polizia giudiziaria e dei giudici istruttori federali nella procedura penale federale.
Prime disposizioni sulle competenze
Il Codice penale federale del 4 febbraio 1853 (RU III 335; art. 73segg.) comprende le prime disposizioni sulle competenze (giurisdizione federale e cantonale): le assise federali sono esclusivamente competenti «per l'alto tradimento contro la Confederazione, per la rivolta e la violenza contro le autorità federali, per crimini e delitti contro il diritto delle genti, per delitti politici, causa o conseguenza di torbidi occasionanti intervento federale armato». «Gli altri delitti previsti (...) sono di regola mandati alle autorità cantonali, sia per l'inchiesta che per il giudizio».L'Art. 32 della legge federale sulla Organizzazione giudiziaria federale del 27 settembre 1874 (RU I 136 [1874-75], «nuova serie»), nell'ambito dell'amministrazione della giustizia penale, assoggetta alla giurisdizione federale le seguenti fattispecie: alto tradimento contro la Confederazione, rivolta e violenza contro le autorità federali; crimini e delitti contro il diritto delle genti; crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di torbidi tali, per cui diventa necessario un intervento armato federale; casi in cui un'Autorità federale gli demanda pel giudizio penale, funzionari da lei nominati. Inoltre si rimanda agli Art. 73 e seguenti del Codice penale federale del 4 febbraio 1853 sulla competenza delle assise federali.
«Il Consiglio federale designa in ogni singolo caso il Procuratore generale della Confederazione.»
L'Art. 37 introduce una modifica ancor più fondamentale per il MPC, in quanto statuisce: «Il Consiglio federale designa in ogni singolo caso il Procuratore generale della Confederazione». Mentre nel 1849 era stato istituito un ministero pubblico della Confederazione permanente, quest'ultimo è ora sostituito da un Procuratore generale nominato solo per il caso singolo (cfr. DTF 117 Ia 202, consid. 4c).Tra il 1857 e il 1889 il posto della conduzione del MPC rimane vacante, poiché il Consiglio federale, dopo che il Procuratore generale Amiet aveva rassegnato le dimissioni, ha deciso di lasciare tale posto con il consenso dell'Assemblea federale libero ad interim. Durante questo periodo per i singoli casi è nominato un Procuratore generale ad hoc.
Elenco dei Procuratori generali e dei Procuratori federali dal 1851 a oggi
Mandato | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
dal 01.01.2022 | Stefan Blättler | 1959 |
2021 | vacante | |
2012 - 2020 | Michael Lauber | 1965 |
2007 - 2011 | Erwin Beyeler | 1952 |
2007 | vacante | |
2000 - 2006 | Valentin Roschacher | 1960 |
1999 | vacante | |
1994 - 1998 | Carla Del Ponte | 1947 |
1990 - 1993 | Willy Padrutt | 1928 - 2022 |
1989 - 1990 | vacante | |
1974 - 1989 | Rudolf Gerber | 1928 - 2019 |
1968 - 1974 | Hans Walder | 1920 - 2005 |
1958 - 1967 | Hans Fürst | 1902 - 1968 |
1957 - 1958 | vacante | |
1955 - 1957 | René Dubois | 1908 - 1957 |
1955 | vacante | |
1949 - 1955 | Werner Lüthi | 1892 - 1955 |
1916 - 1948 | Franz Stämpfli | 1881 - 1958 |
1899 - 1916 | Otto Kronauer | 1850 - 1922 |
1889 - 1899 | Jakob Albert Scherb | 1839 - 1908 |
1857 - 1889 | vacante | |
1852 - 1856 | Jakob Amiet | 1817 - 1883 |
1851 - 1852 | Paul Migy | 1814 - 1879 |
