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LTras / LPD

Richieste d'informazione ai sensi della Legge sulla trasparenza (LTras) e della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Domanda d'informazione ai sensi della Legge sulla trasparenza (LTras)

Ai sensi della Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza; LTras), chiunque può chiedere l’accesso a documenti ufficiali dell’Amministrazione federale senza dovere provare un interesse particolare.

La LTras non si applica all’accesso ai documenti ufficiali dei procedimenti penali e delle procedure di assistenza giudiziaria internazionale. Le basi giuridiche in questo contesto sono il Codice di procedura penale (CPP) e la Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP).

Conformemente alla LTras, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) tratta pertanto solo domande di consultazione inerenti a questioni amministrative (ad es. all’amministrazione del MPC e all’adempimento del suo mandato). Sono accessibili unicamente i documenti creati dopo il 1° luglio 2006.

L'accesso ai documenti ufficiali non è in linea di principio soggetto al pagamento di una tassa. Una tassa può essere riscossa quando la richiesta di accesso richiede un notevole aumento del lavoro da parte dell'autorità (viene preso in considerazione solo il tempo di lavoro superiore a 8 ore). Il richiedente sarà informato in anticipo dell'eventuale applicazione di una tassa e del suo importo. Se il richiedente mantiene la sua domanda, deve confermarlo al MPC entro 10 giorni. In caso contrario la domanda è considerata revocata.

La domanda può essere inviata senza forma o motivazione particolari. Nella domanda deve essere indicato che è presentata ai sensi della Legge sulla trasparenza. La domanda deve comprendere dati sufficienti per permettere al MPC d’identificare il documento ufficiale chiesto.

Maggiori informazioni inerenti alla Legge sulla trasparenza sono disponibili sul sito dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

Domanda d’informazione ai sensi delle disposizioni in materia di protezione dei dati (LPD)

Chiunque può chiedere al MPC se quest’ultimo tratta dati che lo concernono. Il richiedente deve presentare domanda per iscritto e provare la propria identità.

Di regola, l'informazione è fornita gratuitamente per iscritto. In casi eccezionali il MPC può riscuotere una partecipazione alle spese di al massimo CHF 300. In tal caso, informa il richiedente dell’ammontare della partecipazione alle spese prima di trasmettere le informazioni. Il richiedente può quindi revocare la domanda entro 10 giorni.

Maggiori informazioni sulla Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) sono disponibili sul sito dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) oppure potete contattare il nostro servizio di consulenza sulla protezione dei dati.

Contatto

Servizio giuridico
Ministero pubblico della Confederazione
Guisanplatz 1
CH - 3003 Berna