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Diritto penale internazionale

Dalle modifiche del Codice penale (CP) e la revisione del Codice di procedura penale (CPP) entrate in vigore il 1° gennaio 2011, le autorità federali sono le sole abilitate a perseguire in tempo di pace il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. Tuttavia, l’autore deve trovarsi sul territorio svizzero e non deve essere estradato né consegnato a un tribunale penale internazionale la cui competenza sia riconosciuta dalla Svizzera (Art. 264m CP). L’ambito di reato Diritto penale internazionale rappresenta una priorità strategica del Ministero pubblico della Confederazione (MPC).

Il principio di competenza universale costituisce un elemento centrale in materia di giustizia internazionale, permettendo a uno Stato di perseguire i responsabili di crimini internazionali gravi quali il genocidio, i crimini contro l’umanità o i crimini di guerra, indipendentemente dal luogo in cui tali atti sono stati commessi o dalla nazionalità degli autori o delle vittime. Fondato sull’idea che la lotta contro l’impunità dei crimini internazionali non conosca frontiere, questo principio autorizza l’autorità di perseguimento penale a intentare procedimenti in Svizzera contro individui coinvolti in tali crimini, anche senza un legame diretto con il paese.

Due specificità notevoli nel campo del diritto penale internazionale sono: da un lato, l’imprescrittibilità dei crimini che rientrano in questo ambito (Art. 101 cpv. 1 lett. a-c CP) e dall’altro il principio di competenza universale per i crimini commessi all’estero, anche quando l’autore non è di nazionalità svizzera e l’atto non è stato commesso contro un cittadino svizzero (Art. 264m cpv.1 CP).

Tuttavia, due condizioni sono cumulative per l’apertura di un procedimento penale, cioè la presenza dell’autore in territorio svizzero (al momento dell’apertura del procedimento in Svizzera) e l’assenza di estradizione (se questa non è possibile in base al diritto svizzero) e di consegna a un tribunale penale internazionale la cui competenza sia riconosciuta dalla Svizzera.

I fatti su cui si basano i procedimenti in questo campo si svolgono tipicamente all’estero e risalgono talvolta a molti anni addietro, il che spesso complica le indagini. La raccolta delle prove può in particolare rappresentare un problema. Le dichiarazioni delle vittime e dei testimoni sono spesso gli unici elementi a disposizione delle autorità. Inoltre, lo Stato in cui gli atti sono stati commessi non sempre è disposto a collaborare nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, senza dimenticare che la durata dei procedimenti di assistenza giudiziaria, quando concessa, nonché l’ampiezza e la complessità delle indagini rendono l’istruzione ancora più difficile.