Assistenza giudiziaria
L’ambito di reato Assistenza giudiziaria è responsabile dell’esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria in materia penale provenienti dall’estero, che gli sono delegate dall’Ufficio federale di giustizia (UFG). Inoltre, in qualità di centro di competenza, assiste le altre divisioni del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale e rappresenta il MPC presso le istanze internazionali competenti.
Se la richiesta di assistenza è direttamente collegata a un procedimento penale condotto da un’altra divisione o un altro ambito di reato, il suo trattamento è di norma affidato alla direzione del procedimento stesso. In questo modo, è garantito un coordinamento efficace e le varie fasi possono essere gestite con maggiore efficienza. In determinati procedimenti più complessi, qualora l’onere amministrativo legato all’esecuzione dell’assistenza giudiziaria rischi di compromettere il procedimento penale, viene istituita una task force.
Competenza trasversale fondamentale
La padronanza dei processi di assistenza giudiziaria internazionale rappresenta una competenza trasversale di fondamentale importanza per il MPC. Gli specialisti di questo ambito di reato condividono le loro conoscenze attraverso la consulenza, lo studio della giurisprudenza, la formazione, nonché attraverso la collaborazione con diversi servizi (in particolare con lo Stato maggiore operativo del Procuratore generale, OAB). Viceversa, qualora l’esecuzione di richieste estere di assistenza giudiziaria richieda conoscenze specifiche, si fa ricorso agli specialisti degli altri ambiti.
Oltre alla raccolta di mezzi di prova, l’ambito di reato Assistenza giudiziaria ordina altresì, su richiesta dell'autorità estera, il blocco di valori patrimoniali situati in Svizzera, al fine di garantire la corretta esecuzione di una futura sentenza di confisca estera. Successivamente verifica regolarmente lo stato di avanzamento del procedimento all'estero. Quando viene emessa una sentenza di confisca definitiva ed esecutiva all’estero, l’ambito Assistenza giudiziaria decide in merito alla consegna di tali fondi all'autorità estera, in vista dell'esecuzione della suddetta sentenza (Art. 74a AIMP). Partecipa così al processo di identificazione, blocco e rimpatrio dei fondi («asset recovery») nell’ambito dell'assistenza internazionale in materia penale. L'eventuale ripartizione di tali fondi con le autorità estere (procedura di «sharing», regolata dalla Legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, LRVC) è di competenza dell'UFG.

