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FAQ

Cosa fa il Ministero pubblico della Confederazione?

In qualità di procura federale conduciamo le indagini di diritto penale per gli accertamenti relativi a determinati tipi di reato.

A tali reati appartengono, tra gli altri, i reati commessi mediante esplosivi e quelli concernenti la falsificazione di monete, spionaggio (azioni di spionaggio e di tradimento), commercio proibito con materiale bellico e nucleare, criminalità internazionale, organizzata ed economica, nonchè riciclaggio di denaro internazionale e corruzione, reati commessi nell'esercizio di pubbliche funzioni da parte di impiegati federali, reati commessi a bordo di aerei, delitti contro persone tutelate dal diritto internazionale e missioni diplomatiche.

In questi procedimenti sosteniamo l'accusa davanti ai tribunali federali.

Nelle procedure di autorità giudiziarie straniere volte a chiarire e giudicare siffatti reati, il Ministero pubblico della Confederazione provvede all'esecuzione delle domande di assistenza giudiziaria.


Check-list per le denunce al Ministero pubblico della Confederazione

Una denuncia presentata al Ministero pubblico della Confederazione deve adempiere determinate condizioni per essere accolta:

  1. Dev'essere data la competenza del Ministero pubblico della Confederazione per il perseguimento dei reati denunciati. Cfr. le basi legali che regolano le competenze del Ministero pubblico della Confederazione in materia di perseguimento penale.
    La denuncia deve contenere quanto segue:
  2. Esposizione cronologica della fattispecie
    Non è compito delle autorità di perseguimento penale cercare i fatti penalmente rilevanti nei documenti che le sono sottoposti.
  3. Esposizione concreta di chi dovrebbe aver mostrato quando, dove e come un comportamento penalmente rilevante.
  4. Indicazione completa dei mezzi di prova, i quali, se disponibili, devono essere allegati (in copia o in originale).
  5. Produzione di un eventuale scambio di corrispondenza intervenuto nello stesso contesto.
  6. Indicazione di testimoni, se disponibili e conosciuti (cognome, nome, indirizzo, numero di telefono).
  7. Indicazione delle conseguenze sfavorevoli nelle quali può incorrere il denunciante.

Collaborazione

Per la collaborazione internazionale e intercantonale, il Ministero pubblico della Confederazione, oltre a provvedere all'esecuzione operativa dell'assistenza giudiziaria, è in contatto con diversi enti, istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali.

Il contatto con gli interlocutori nell'ambito del perseguimento penale, lo scambio di informazioni e la comprensione per le diversità e le comunanze dei sistemi, nonchè gli obiettivi concordati a livello professionale e politico favoriscono e accelerano l'impegno operativo.

Oltre alla stretta collaborazione con la Polizia giudiziaria federale, il contatto diretto con gli interlocutori nazionali e stranieri nel perseguimento penale in loco, molte volte è indispensabile per il successo di un procedimento. La collaborazione diretta tra le autorità giudiziarie coinvolte in Svizzera e all'estero facilita lo svolgimento dei procedimenti ed evita i malintesi.

I Ministeri di giustizia, le autorità giudiziarie e amministrative, gli enti diplomatici o la polizia sono gli interlocutori all'estero, sia individualmente che attraverso le organizzazioni internazionali.

Se tali contatti sfociano in accordi di collaborazione, ciò rappresenta l'espressione della ferma volontà di due autorità di perseguimento penale di collaborare strettamente, in modo non complicato ed efficace.

A questi contatti, indirizzati verso l'impiego operativo, s'aggiungono comitati politici e professionali: la collaborazione con la conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP), la conferenza dei comandanti cantonali di polizia (CCCP), le conferenze come quella delle autorità di perseguimento penale della Svizzera (CAPPS), nonché la Conférence des autorités de poursuite pénale de la Suisse romande et du Tessin (CAPP).


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